Sez. 3, Sentenza n. 7185 del 09/05/1980 Ud. (dep. 03/06/1980) Rv. 145538 - 01
LAVORO - IN GENERE - IMPRESA ARTIGIANA - REQUISITI ESSENZIALI.*
LAVORO - IN GENERE - IMPRESA ARTIGIANA - REQUISITI ESSENZIALI.*
Requisito essenziale dell'impresa artigiana, a norma dell'art 1, lettera b) e 2, primo comma, legge 26 luglio 1956, n 860, e l'opera professionale prestata dal titolare per la organizzazione e lo svolgimento dell'attivita produttiva, con l'impiego di energie lavorative proprie, 'anché manuali, di quelle dei suoi familiari, nonche, entro certi limiti numerici, di dipendenti, purche 'sempre personalmentè da lui guidati e diretti. L'imprenditore artigiano e, quindi, un lavoratore autonomo, produttore di beni o erogatore di servizi, che si avvale di una limitata organizzazione aziendale e dell'apporto di altri lavoratori, costituenti quasi una sua longa manus, per l'Esercizio della sua attivita professionale. Ne consegue che, da un lato, anche quando nel processo produttivo siano utilizzati macchinari e fonti di energia non lavorativa egli deve dare con continuita il suo contributo personale alle operazioni lavorative manuali che tale processo richieda, dall'altro egli deve essere costantemente presente allo svolgimento delle operazioni commesse ai dipendenti per dirigerle e guidarle in modo che portino l'impronta della sua individualita e professionalita.*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)