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Disciplina dell'imposta di registro

Testo in vigore al

Art. 46 Valore dei crediti

1. Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 47 Atti ed operazioni di societa' e di associazioni

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento.

2. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite.

3. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata.

4. Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve gia' assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile.

5. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla societa', ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attivita' l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.

6. Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato.

7. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle societa' fuse, o di quelle incorporate se la fusione e' eseguita mediante incorporazione.

8. Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.

Art. 48 Valore venale

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni.

3. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile, tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere.

4. Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 49 Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende

1. L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso.

2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48.

3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.

4. Il contribuente puo' ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Art. 50 Definizione dell'imponibile per adesione

1. Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile puo' essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.

2. Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullita', il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso.

3. Quando l'imponibile e' stato definito con l'adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro la rettifica; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.

Art. 51 Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva la applicazione degli articoli 49 e 50 nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 48.

2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale, ai fini del presente decreto, quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 72.

Titolo quinto. Riscossione dell'imposta

Art. 52 Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare e, se la liquidazione e' rinviata a norma del secondo comma dell'art. 16, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

2. I funzionari indicati al n. 3) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al precedente comma limitatamente ai decreti di trasferimento pronunciati nei procedimenti esecutivi o agli atti da essi ricevuti. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, numeri 1) e 2), alla registrazione d'ufficio.

3. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio, a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione, con invito ad effettuare entro un termine non superiore a sessanta giorni, il pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria per omessa registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e, se gia' determinabile, la somma da pagare.

Art. 53 Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

1. Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

3. Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.

Art. 54 Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

  1. a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso;

  2. b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.

2. Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, sopratasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione.

3. Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.

6. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.

Art. 55 Soggetti obbligati al pagamento

1. Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Nei contratti in cui e' parte lo Stato obbligato al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.

Art. 56 Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione

1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.

Art. 57 Registrazione a debito

1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

  1. 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

  2. 2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

  3. 3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 58 Modalita' per la registrazione a debito

1. La registrazione a debito si esegue a norma dello art. 16 indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Art. 59 Recupero delle imposte prenotate a debito

1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni.

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Titolo sesto. Disposizioni varie

Art. 60 Nullita' dei patti contrari alla legge

1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Art. 61 Comunicazione di atti e notizie

1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2. Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.

Art. 62 Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.

Art. 63 Divieto di allegare o enunciare atti non registrati

1. Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.

3. Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonche' ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.

Art. 64 Divieto di rilascio di atti non registrati

1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

  1. 1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

  2. 2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63;

  3. 3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.

3. Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale e' rilasciato.

Art. 65 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito.

3. A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione.

4. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

5. I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.

6. Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 66 Controllo del repertorio

1. I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

2. Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio per piu' di quarantotto ore.