Sez. 1, Ordinanza n. 243 del 18/05/1979 (Rv. 399178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZA E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITA DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLE SOCIETA IN GENERE - ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - IRRILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART 106, PRIMO COMMA, DEL DPR N 645 DEL 1958 CON L'ART 76 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZA E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITA DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLE SOCIETA IN GENERE - ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA IMPRENDITORIALE - IRRILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART 106, PRIMO COMMA, DEL DPR N 645 DEL 1958 CON L'ART 76 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Non e manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale, in relazione all'art 76 della Costituzione, dello art 106 primo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), nella parte in cui, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, prevede la tassabilita delle plusvalenze realizzate dalle societa in genere, indipendentemente dalla circostanza che esercitino un'attivita imprenditoriale, atteso che tale norma, posta in relazione al contenuto dell'art 20 della legge 5 gennaio 1956 n 1, delimitativo della tassazione in questione nei confronti degli imprenditori, potrebbe integrare esorbitanza dei limiti della delega legislativa conferita con l'art 63 della medesima legge n 1 del 1956.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 20, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 63, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)