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Sez. L, Sentenza n. 14176 del 16/12/1999 (Rv. 532287 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Regolamenti del personale - Natura contrattuale - Interpretazione del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Indicazione precisa dei vizi della motivazione concernenti tale interpretazione - NecessitĂ  - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532287-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma degli atti unilaterali, hanno natura contrattuale, in quanto all'atto unilaterale sottende la contrattazione collettiva. Ne consegue che il ricorrente per cassazione che censuri l'interpretazione data dal giudice del merito ad uno di tali regolamenti non deducendo la violazione di norme sull'interpretazione dei contratti non può limitarsi a sostenere apoditticamente affermazioni contrarie rispetto a quelle contenute nella sentenza impugnata, ma deve indicare specifici vizi di motivazione nei quali il giudice di merito sia incorso (nella specie la sentenza del giudice di merito aveva riconosciuto la qualifica di sorvegliante ad un dipendente dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli accertandone le mansioni di sorveglianza degli operai di ditte esterne; nel confermare sul punto la decisione di merito, la S.C. ha rilevato che l'Azienda ricorrente s'era limitata a contestare genericamente la configurabilità di un rapporto gerarchico al di fuori dell'impresa, senza denunciare alcuno specifico vizio di motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)