Sez. 3, Sentenza n. 7082 del 29/07/1994 (Rv. 487568 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Applicabilità ai soli debiti di valuta.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La norma che prevede gli interessi anatocistici (art. 1283 cod. civ.) ha carattere eccezionale, ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta e non anche a quelli di valore, come nel caso di debiti derivanti da responsabilità per danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)