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Sez. 3, Sentenza n. 7082 del 29/07/1994 (Rv. 487568 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Applicabilità ai soli debiti di valuta.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487568-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

La norma che prevede gli interessi anatocistici (art. 1283 cod. civ.) ha carattere eccezionale, ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta e non anche a quelli di valore, come nel caso di debiti derivanti da responsabilità per danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)