Sez. 3, Sentenza n. 7636 del 05/07/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160297 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - CONCORSO APPARENTE - ESTREMI - FATTISPECIE: SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - CONCORSO APPARENTE - ESTREMI - FATTISPECIE: SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA.*
È inapplicabile il principio di specialità, di cui all'art. 15 cod. pen., ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico e di trasporto di oli minerali. L'assorbimento dei reati di falsità in quello di trasporto illecito non è configurabile non solo per la diversità di oggetto giuridico dei reati (quello previsto dall'art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 è un reato di pericolo in cui viene offeso l'interesse alla vigilanza fiscale per la repressione delle frodi; quelli previsti dagli artt. 476 e 479 cod. pen., in materia di falso, sono reati di evento in cui sono lesi gli interessi sociali all'autenticità dei pubblici documenti), ma anche perché il reato di trasporto illecito di gasolio si realizza non soltanto con l'uso di certificato falso, ma anche quando il trasporto stesso avvenga senza certificato o con certificato scaduto e pertanto la falsità non è espressamente prevista tra le condotte incriminate nel predetto art. 15. (fattispecie relativa a concorso tra i reati di sottrazione di prodotti petroliferi all'imposta di fabbricazione e di trasporto senza certificato di provenienza). (Conf mass n 154129; (Conf mass n 154131).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 9, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)