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Sez. 1, Sentenza n. 9070 del 13/09/1997 (Rv. 507936 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - TOMBOLE E LOTTERIE - IN GENERE | Tassa di lotteria - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Oneri fiscali - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507936-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - TOMBOLE E LOTTERIE - IN GENERE

In tema di tassa di lotteria, per "prezzo di acquisto" degli oggetti premio, ai fini della determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 52 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, deve intendersi il corrispettivo versato dall'operatore economico che organizza l'operazione a premio, al netto della componente fiscale. Parimenti, se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale e venduti al commerciante, per prezzo di vendita ai rivenditori, ai sensi dell'art. 128 del R.D.L., n. 1933 del 1938, deve intendersi il corrispettivo in senso civilistico, depurato, quindi, dalla componente fiscale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 52, Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)