Sez. U, Sentenza n. 811 del 20/11/1999 (Rv. 531355 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Convenzione fra Comune e I.A.C.P. per la cessione di aree incluse in piano di edilizia economica e popolare - Controversia concernente l'adempimento degli obblighi relativi alla convenzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'adempimento, da parte dello I.A.C.P., degli obblighi convenzionalmente assunti con il Comune per la cessione di aree incluse in un piano di edilizia economica e popolare, configurandosi uno stretto collegamento funzionale fra tale controversia ed il provvedimento amministrativo di concessione edilizia e non rilevando, perciò, che le somme dovute al Comune vengano qualificate come corrispettivo contrattuale dagli art. 10 comma secondo della legge n. 167 del 1962 e 38 della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)