Sez. 2, Sentenza n. 1719 del 13/06/1973 (Rv. 364656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI - APPLICABILITA DELLA NUOVA NORMATIVA IN SEDE DI RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI - APPLICABILITA DELLA NUOVA NORMATIVA IN SEDE DI RINVIO.*
La norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, modificata a seguito della eliminazione per incostituzionalita (sent Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160) delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normalè 'e per gli impiegatì e applicabile in Sede di rinvio alla controversia in cui si discute se la residua capacita di guadagno consentirebbe all'assicurato di svolgere in concreto, senza usura e danno per la sua salute, un lavoro confacente alle sue attitudini di operaio. (Conf 521/72, mass n 356517).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)