Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3782 del 15/02/2018 (Rv. 647980 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Incertezza interpretativa – Scusabilità dell’errore e rimessione in termini – Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto in presenza di una incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, non determinando essa, in assenza di un orientamento consolidato, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte. (Nella specie la S.C. ha dichiarato tardivo, per violazione del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., l'atto di appello proposto con atto di citazione relativo ad un giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione in assenza, al momento dell'introduzione del giudizio di secondo grado, di una interpretazione consolidata circa l'applicabilità del rito ordinario).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 20, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)