Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo in vigore al
Art. 10
1. Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 11
1. I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.
2. Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.
Titolo II. Sottufficiali in servizio permanente
Capo I. Del servizio permanente in generale.
Art. 12
1. Il sottufficiale in servizio permanente e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.
2. Il sottufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Art. 13
1. Il sottufficiale in servizio permanente puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) servizio effettivo;
2) aspettativa;
3) sospensione dall'impiego.
Capo II. Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego
Art. 14
1. Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.
2. Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
Art. 15
1. Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
2. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
3. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio.
5. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
Art. 16
1. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il sottufficiale puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
3. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
Art. 17
1. Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo a servizio incondizionato.
2. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', conmpreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.
3. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio.
Art. 18
1. Al sottufficiale in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio ne' altro assegno.
2. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato.
Art. 19
1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.
2. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
3. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
Art. 20
1. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
2. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
3. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti.
4. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.
5. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.11
Art. 21
1. La sospesione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.
Art. 22
1. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Art. 23
1. Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
2. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.
Capo III. Ruolo speciale per mansioni di ufficio.
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212
Capo IV. Cessazione dal servizio permanente.
Art. 26
1. Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.
Art. 27
1. Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge; salvo che, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212.
3. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Art. 28
1. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.9
Art. 29
1. Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere dei periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
2. Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
3. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio.9
4. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Art. 30
1. Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
2. Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
3. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero, resta escluso l'aumento di sei anni.