Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale
Testo in vigore al
Art. 7-bis Termini in materia di universita'
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della citata legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali e' avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.
3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.
4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 7-ter Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2024 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Art. 8 Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico
1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016».
Art. 8-bis Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".
Art. 8-ter Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale
1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
Art. 9 «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».
Art. 10 Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche
1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, e' differito al 31 agosto 2023.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.
Capo III. Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarieta' sociale nonche' di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 11 Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalita' sociali
1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalita' di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le citta' o per l'ambiente.
2. L'emissione e' in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validita', il soggetto beneficiario, nonche' gli adempimenti che la societa' concessionaria deve attuare al termine del periodo di validita'.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
4. La societa' concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla societa' concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validita' delle carte-valori postali di cui al comma 1, la societa' concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.
Art. 11-bis Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale
1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' commerciali e' vietata.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di autorita' emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, puo' autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attivita' del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma puo' prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.
Art. 12 Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria
1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» e' sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono soppresse.
Art. 12-bis Disposizioni in materia di enti territoriali
1. In considerazione delle attivita' in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso nonche' alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attivita' assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attivita' assistenziale superiore al 90 per cento, non si da' luogo al contributo e il riconoscimento e' commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
3. Al fine di garantire la continuita' nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed e' allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicita' almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.11
Art. 12-ter Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato.
Capo IV. Disposizioni finali
Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto , ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13-bis Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 14 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Sangiuliano, Ministro della cultura
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio