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Sez. 4, Sentenza n. 11008 del 13/10/1995 Ud. (dep. 08/11/1995) Rv. 202971 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - In genere | Deviazione di un corso d'acqua - Furto dell'acqua - Concorso di reati - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202971-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - In genere

La deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall'art. 632 cod. pen., ma anche quello del furto continuato dell'acqua che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)