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Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 16/06/1972 (Rv. 358973 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA SUCCESSIVE - COMPUTABILITA - REGRESSO ALLA FASE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358973-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA SUCCESSIVE - COMPUTABILITA - REGRESSO ALLA FASE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*

Proposta la domanda di pensione per invalidita, tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate successivamente, tanto nel corso del procedimento amministrativo che nel corso del procedimento giudiziario possono e debbono essere valutate senza che sia necessario, in pendenza di giudizio ed in reiterata applicazione dell'art 460 cod proc civ, un regresso alla fase amministrativa gia svolta, ma con la conseguenza che la pensione decorrera dal primo giorno del mese successivo alla effettiva insorgenza dello stato invalidante, sempreche concorrano le altre condizioni di legge, comprese quelle relative al requisito della contribuzione nel quinquennio antecedente e salva ogni sospensione pure a norma di legge giustificata.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 9, Legge 26/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)