Sez. 6, Sentenza n. 22249 del 03/05/2017 Cc. (dep. 08/05/2017) Rv. 269919 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condanna "in absentia" - Attestazione nel m.a.e. che l'interessato riceverà la notifica della decisione dopo la consegna - Motivo di rifiuto della consegna - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della legge citata, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. G CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)