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Sez. 2, Sentenza n. 5591 del 26/10/1981 (Rv. 416311 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - IN GENERE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DI SACRIFICARE I LEGATI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - COMPOSIZIONE DEI RAPPORTI CON TRANSAZIONE TRA I SOLI COEREDI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416311-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - IN GENERE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DI SACRIFICARE I LEGATI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - COMPOSIZIONE DEI RAPPORTI CON TRANSAZIONE TRA I SOLI COEREDI - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il coerede legittimario agisca in riduzione, si determina una comunione (ed un consorzio di lite) tra coeredi e legatari soltanto se la preventiva ficta aestimatio dell'asse, ex art. 556 cod. civ., abbia rivelato l'insufficienza dell'attivo al soddisfo delle ragioni del legittimario, nel qual caso, ai sensi del precedente art. 554, le Disposizioni testamentarie devono essere ridotte proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari, con il risultato economico-giuridico di rendere il legittimario compartecipe dei beni della universalità e dei singoli beni legati, sia pure soltanto in relazione alla percentuale determinata nella sua eredità, da distaccarsi dai beni attribuiti in misura maggiore a quella della disponibile. Pertanto, ove sia pacificamente esclusa dai coeredi la necessità di sacrificare i legati ad integrazione della legittima, gli stessi ben possono autonomamente regolare i loro rapporti ed approntare in proposito idonea transazione, nella piena estraneità dei legatari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)