Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 6 Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili
1. La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.43
Art. 7 Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e dell'esercente
1. La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
2. La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.43
Art. 8 Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante
1. I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.43
Art. 9 Legge regolatrice del contratto di lavoro
1. I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle parti.43
Art. 10 Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili
1. I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volonta' delle parti.43
Art. 11 Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni
1. La contribuzione alle avarie comuni e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.43
Art. 12 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili
1. Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se e' comune; altrimenti dalla legge italiana.43
Art. 13 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio.43
Art. 14 Competenza giurisdizionale
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che e' stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.
Parte prima. Della navigazione marittima e interna
Libro primo. Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo primo. Degli organi amministrativi della navigazione
Capo I. Dell'amministrazione della navigazione marittima
Art. 15 Ministro competente
1. L'amministrazione della marina mercantile e' retta dal ministro per le comunicazioni.
Art. 16 Circoscrizioni del litorale del Regno
1. Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
2. Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
Art. 17 Attribuzioni degli uffici locali
1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
2. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'.
Art. 18 Personale dell'amministrazione marittima
1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
2. Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
Art. 19 Enti portuali
1. Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Art. 20 Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero
1. La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.
Capo II. Dell'amministrazione della navigazione interna
Art. 21 Ministro competente
1. L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne e' retta dal ministro per le comunicazioni.
Art. 22 Ispettorati compartimentali
1. Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno e' diviso in zone.
2. A ciascuna zona e' preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 23 Uffici di porto
1. Nei porti e nelle altre localita' di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.
2. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
3. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.
4. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.
Art. 24 Navigazione promiscua
1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.
2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Art. 25 Attribuzioni dell'autorita' comunale
1. Nelle localita' ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo' essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorita' comunale.
Art. 26 Navi e galleggianti addetti al servizio urbano
1. Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.
2. I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.