Sez. U, Sentenza n. 495 del 14/07/2000 (Rv. 538459 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Programma straordinario di edilizia residenziale - Art. 80 D.L. n. 75 del 1981 - Rinvio agli artt. 12 e 13 legge n. 2892 del 1885 - Disciplina processuale - Applicabilità - Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Competenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Il rinvio formulato dall'art. 80, sesto comma del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, conv. in legge 14 maggio 1981 n. 219, agli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli concerne la disciplina sostanziale e processuale prevista per le espropriazioni preordinate alla realizzazione del programma di edilizia residenziale e delle relative infrastrutture contemplato dall'art. 80 dello stesso decreto. Consegue quindi che la competenza per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione spetta alla Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli a norma dell'art. 17 del D.L. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, in relazione agli artt. 12 e 13 della citata legge.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)