Sez. 2, Sentenza n. 2187 del 31/01/2011 (Rv. 615962 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE | Costruzione di immobili in difformità rispetto alla concessione edilizia - Difformità totale - Caratteristiche - Equiparazione alla mancanza di concessione - Nullità del contratto - Sussistenza - Difformità parziale - Caratteristiche - Nullità del contratto - Esclusione - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE
In tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (art. 12 della legge n. 47 del 1985), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 378 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)