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Sez. 3, Sentenza n. 10416 del 02/07/1980 Ud. (dep. 16/10/1980) Rv. 146229 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - E ATTO FORMALE - COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1980-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146229-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - E ATTO FORMALE - COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA - ECOLOGIA.*

Per aversi buona fede, e necessario che l'errore cada su un estremo materiale del reato e consista in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione, tale che il lato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo, di guisa che il soggetto si determini ad agire nel presupposto di una realta non corrispondente a quella effettiva. Qualora, invece, ogni aspetto della realta nei suoi elementi concreti sia stato percepito esattamente dal soggetto, la errata interpretazione tecnica della realta percepita non e idonea ne a discriminare, ne ad attenuare la responsabilita. (nella specie si e ritenuta irrilevante la comunicazione, sia pure fatta in Forma ufficiale, del parere favorevole della commissione edilizia, trattandosi di atto non equipollente alla concessione edilizia).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)