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Sez. 1, Sentenza n. 8466 del 11/07/1992 (Rv. 478152 - 01)

Beni - Immateriali - Brevetti - Nullità e annullabilità | Brevetto - Domanda riconvenzionale di nullità - Proposizione - Giudice competente.
Stato
decisa il 1992-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478152-01

Beni - Immateriali - Brevetti - Nullità e annullabilità

Il giudice del luogo in cui sono stati commessi atti lesivi dei diritti del titolare di un marchio o brevetto, adito ai sensi dell' art. 76 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, può conoscere anche dalla domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, per la quale è prevista la competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto; infatti, l'inderogabilità territoriale ha la funzione di eliminare ogni potere di scelta delle parti, ma non esclude che possano configurarsi eccezioni poste dalla stessa legge, quando motivi di connessione fra più domande le rendono opportune, quale è appunto quella prevista dall'art. 36 cod. proc. civ., secondo cui il fare della domanda principale attrae quella della riconvenzionale, con esclusione delle cause che rientrano nella competenza " per materia e per valore" - Ma non anche di quella territoriale inderogabile - di altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)