Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della sua opportunità da parte del giudice - Necessità – Mancanza della valutazione - Censurabilità in cassazione - Vizio di motivazione – Configurabilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)