Sez. 3 - , Sentenza n. 40513 del 17/05/2019 Ud. (dep. 03/10/2019) Rv. 277163 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella formulazione risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nella parte in cui punisce come delitto non solo le condotte non autorizzate che provochino un ampliamento della volumetria preesistente del trenta per cento, ma anche quelle che, a prescindere dal dato percentuale, comportino un aumento di cubatura superiore a settecentocinquanta metri cubi o la realizzazione di una nuova cubatura superiore ai mille metri cubi, in quanto la necessità di tutelare il paesaggio, bene costituzionalmente rilevante, non rende irragionevole una disciplina che sanzioni le sue più rilevanti trasformazioni abusive.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)