Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017 (Rv. 642739 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi – Oggetto – Declaratoria di estinzione di procedura esecutiva – Rigetto dell’opposizione – Motivazione – Impossibilità di scrutinio della doglianza per mancata produzione del titolo esecutivo – Illegittimità – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assumendone il contrasto con il tenore del titolo esecutivo, è illegittimo, ove motivato sulla base della mancata produzione del titolo stesso e della conseguente impossibilità di scrutinio della doglianza, atteso che la natura a cognizione piena del giudizio di opposizione ed il suo oggetto, diretto a valutare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto, o meno, in modo conforme alle norme che lo regolano, comportano che il giudice abbia il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo e compulsarne atti e documenti, ivi compreso il titolo che dato ad esso origine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 488, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)