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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 314 del 2000

Decisione
decisa il 2000-07-11, depositata il 2000-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:314
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25559

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di un parlamentare
  • Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
  • Ricorso per conflitto tra poteri dello stato del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di bergamo, nei confronti della camera dei deputati
  • Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso
  • Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo
  • Ammissibilità del conflitto
  • Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni di quest'ultima (del 29 luglio 1999) dichiarative dell'insindacabilità (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da alcuni suoi componenti, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato: per un verso, per essere legittimati a ricorrere e ad essere parte del conflitto, rispettivamente, il Giudice dell'udienza preliminare e la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; per altro verso, per essere stata denunciata dal Giudice ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati adottate sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Norme impugnate

  • deliberazione della Camera dei deputati 29 luglio 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dagli on. Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con ricorso depositato il 21 febbraio 2000 ed iscritto al n. 145 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che con ricorso datato 26 gennaio 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 2000, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla Assemblea, con votazioni separate, il 29 luglio 1999 (documento IV-quater n. 80), le quali hanno dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione); che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera abbia determinato la compressione della sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, previste dagli artt. 102 e ss. della Costituzione, giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra l'attività di parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e le frasi contestate come diffamatorie.
punto 2
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da propri membri, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le opinioni espresse da propri membri come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ricorrente; b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000. Il Presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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