Sez. 3, Sentenza n. 5921 del 29/11/1985 (Rv. 443086 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DI UN FONDO RUSTICO DESTINATO AD ATTIVITÀ AGRARIA O SUSCETTIBILE DI ESSA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DI UN FONDO RUSTICO DESTINATO AD ATTIVITÀ AGRARIA O SUSCETTIBILE DI ESSA.*
Il diritto di prelazione agraria, conferito dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, ha natura, contenuto e finalità eguali allo stesso diritto attribuito al titolare di un rapporto agrario che sia coltivatore diretto, e, pertanto, postula l'esistenza di un fondo rustico destinato o suscettibile di una attività di natura agraria senza che sia rilevante che nella attualità sia o no coltivato.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)