Sez. 3, Sentenza n. 1107 del 17/04/1970 (Rv. 346669 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE - FUNZIONE RISARCITORIA DELLA CAPARRA - INSUSSISTENZA - FUNZIONE DI GARANZIA DELLA CAPARRA - ESTENSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE - FUNZIONE RISARCITORIA DELLA CAPARRA - INSUSSISTENZA - FUNZIONE DI GARANZIA DELLA CAPARRA - ESTENSIONE.*
Qualora la parte non inadempiente, avvalendosi della facolta concessale dall'art 1385 ultima parte, cod civ, preferisca domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e regolato dalle norme generali e la caparra confirmatoria perde la propria funzione di risarcimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato, del danno derivato dall'inadempimento ma essa non perde la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dei danni che saranno eventualmente liquidati, funzione che si esplica mediante un diritto di ritenzione (in senso lato) della caparra stessa fino alla liquidazione dei danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)