Sez. 6, Sentenza n. 20526 del 28/03/2003 Cc. (dep. 08/05/2003) Rv. 225538 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Interrogatorio di garanzia - Mancanza delle formalità di documentazione dell'interrogatorio - Invalidità dello stesso - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
In tema di validità dell'interrogatorio di garanzia, solo la nullità dell'interrogatorio per violazione delle garanzie di difesa può essere equiparata all'inesistenza dell'interrogatorio stesso, mentre l'eventuale mancanza delle formalità di documentazione dell'atto, previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen., ne può determinare l'inutilizzabilità ai meri fini probatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)