Sez. 1, Ordinanza n. 2588 del 07/05/1998 Cc. (dep. 13/06/1998) Rv. 210790 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - TERMINI | Ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna - Obbligo di immediata motivazione - Ragione - Termine di impugnazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - TERMINI
Qualora, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice provveda in ordine allo "status libertatis", ha l'obbligo dell'immediata motivazione della relativa ordinanza con riferimento alle esigenze cautelari ravvisate nella specie: ciò in quanto il termine per l'impugnazione va individuato sulla base della disciplina dettata dall'art. 310 cod. proc. pen. e non di quella di cui all'art. 585 stesso codice. (Fattispecie relativa a condanna all'ergastolo per omicidio premeditato con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti del condannato, in riferimento alla quale la S.C. ha escluso che l'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga possa automaticamente desumersi dalla condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)