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Sez. 3, Sentenza n. 730 del 05/04/1971 Ud. (dep. 11/08/1971) Rv. 118963 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - TENTATIVO - NAVI IN ARRIVO - SUGGELLAMENTO DEI GENERI DI PRIVATIVA - EFFRAZIONE DEI SIGILLI DELLA CAMBUSA E ASPORTAZIONE DI SIGARETTE - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO - VIOLAZIONE DI SIGILLI - AGGRAVANTE DELLA CONNESSIONE - FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA - CONCORSO FORMALE DI REATI.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118963-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - TENTATIVO - NAVI IN ARRIVO - SUGGELLAMENTO DEI GENERI DI PRIVATIVA - EFFRAZIONE DEI SIGILLI DELLA CAMBUSA E ASPORTAZIONE DI SIGARETTE - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO - VIOLAZIONE DI SIGILLI - AGGRAVANTE DELLA CONNESSIONE - FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA - CONCORSO FORMALE DI REATI.*

Sulle navi in arrivo, il suggellamento (previsto dai regolamenti doganali) dei generi di privativa, per la parte eccedente i bisogni immediati dell'equipaggio e dei passeggeri, e diretto ad assicurare alla dogana il controllo delle merci e ad impedire che esse vengano sottratte a tale controllo, con possibile evasione dei diritti di confine. Il fatto stesso di asportare le sigarette dalla cambusa, con effrazione dei sigilli, per introdurle nel territorio nazionale senza il pagamento dei diritti dovuti, costituisce di per se contrabbando, essendo nel contrabbando il tentativo equiparato al reato consumato e corrispondendo il momento consumativo a quello del primo atto di esecuzione idoneo e univocamente diretto all'evento delittuoso. La commessa violazione di sigilli, poi, che rientra nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione, si configura come il mezzo per eseguire il contrabbando e percio tra i due reati sussiste il nesso teleologico richiesto dall'art 110 cpv lettera C) legge doganale. Ricorre parimenti l'aggravante nell'ipotesi che l'asportazione dei tabacchi dalla cambusa integri anche il reato di furto o di appropriazione indebita; in tal caso, infatti, si avra un'ipotesi di concorso formale di reati, quello di contrabbando e quello di furto o di appropriazione indebita, permanendo sempre il nesso teleologico tra il reato di violazione di sigilli e il reato di contrabbando.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 110 com. 2 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)