Sez. U, Ordinanza n. 24043 del 26/07/2026 (Rv. 679484-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) - Equo compenso per copia privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori - e relativi ai compensi per diritti di copia privata, di cui agli artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in considerazione, da un lato, dell'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008 - che devolve alla giurisdizione ordinaria "tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti", fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria - dovendosi includere nell'attività di gestione dei diritti anche l'equo compenso per copia privata, e, dall'altro, della natura della SIAE, che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - svolge la propria attività con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 sexies, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 septies, Legge 09/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 15/03/2017 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)