Sez. 5 - , Sentenza n. 14999 del 15/07/2020 (Rv. 658359 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Reverse charge “interno” – Finalità - Presupposti applicativi - Contestazione dell'Ufficio - Prova della sussistenza - Onere a carico del contribuente - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In tema di IVA, il meccanismo del cd. "reverse charge" interno, previsto, tra l'altro, dall'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi del settore edilizio, è volto a contrastare le possibili frodi dovute al mancato versamento dell'imposta da parte delle imprese edili, dopo che queste ne abbiano addebitato l'importo ai committenti; pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'assolvimento dell'IVA mediante il regime dell'inversione contabile, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, in conformità al principio di vicinanza della prova.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 17 com. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)