diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 02)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Iscrizione all’albo dei mediatori – Regime della legge n. 39 del 1989 – Condizione di validità del contratto di mediazione – Accertamento da parte del giudice anche mediante il ricorso a prove presuntive – Possibilità – Condizioni. PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669299-02

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.

Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)