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Sez. U, Sentenza n. 8 del 04/01/1980 (Rv. 403366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana costituisce una Sezione del consiglio di stato e conseguentemente il ricorso per Cassazione avverso le sue sentenze e consentito soltanto per questioni attinenti alla giurisdizione, e non per la pretesa violazione del cosiddetto principio del doppio grado di giurisdizione, per avere deciso su domanda ritenuta assorbita del tribunale amministrativo regionale, atteso che tale questione non riguarda i limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali. (V 5422/79; (V 5522/77, mass n 389162; (V 492/73, mass nn 362499 e 362500).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 23, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)