Modifiche alle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato
Testo in vigore al
Art. 6
1. Agli articoli 40 e 41 della medesima legge sono sostituiti i seguenti:
2. Art. 40. - L'incompetenza per ragioni di materia puo' essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione avanti la quale pende il ricorso, puo' dichiararla anche di ufficio.
3. Art. 41. - Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.
Art. 7
1. La parte in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle sezioni contenziose la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.
2. I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.
Art. 8
1. Sono soppressi: l'ultimo inciso dell'art. 13, dopo la parola sezione, e gli articoli 15 e 16 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, della legge sul Consiglio di Stato.
Art. 9
1. Nella legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa, l'art. 21 e' soppresso.
2. All'art. 9 e' aggiunta la disposizione seguente:
3. E' applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato, modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa, pubblicato con R. decreto 4 giugno 1891, n. 273.
4. La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sara' pronunziata dalla Giunta in Camera di consiglio con ordinanza esente da bollo.
5. Agli articoli 13, primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:
6. Art. 13, primo comma. - Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera, con l'intervento in qualita' di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi piu' anziani.
7. Art. 15. - L'incompetenza per ragioni di materia puo' essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.
8. Contro tali decisioni e' ammesso il ricorso alla competente sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni che da questa saranno proferite, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
9. Art. 19. - Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:
a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;
b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.
10. Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.
11. Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.
12. Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.
Art. 10
1. Il termine di 180 giorni per proporre ricorso al Re comincera' a decorrere da quello della attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.
Art. 11
1. La decadenza stabilita dall'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applichera' anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilita' nella segreteria della sezione IV all'attuazione di questa legge.
2. Da tale epoca decorrera' un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.
3. I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla sezione competente a norma della presente legge. Gli altri saranno dichiarati deceduti con ordinanza esente da bollo del presidente della sezione IV.
Art. 12
1. Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'art. 7 cominciera' a decorrere dal giorno in cui andra' in esecuzione la legge stessa.
2. Per i suddetti ricorsi il presidente avra' tuttavia facolta' di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'art. 55 del regolamento di procedura dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorche' non sia prodotta domanda di udienza.
Art. 13
1. Tutti i ricorsi proposti in base all'articolo 25 della legge organica suannunciata, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la quarta sezione, e sui quali non sia stato emesso nessun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla sezione V.
Art. 14
1. Le disposizioni sostituite agli articoli 13, 15, 19 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.
Art. 15
1. E' data facolta' al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:
1° di riunire rispettivamente in testi unici le disposizioni di questa legge sul Consiglio di Stato, testo unico 2 giugno 1889, numero 6166, e con quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837; modificando nei limiti ed agli effetti del coordinamento anche con le altre leggi vigenti, in quanto riguardino le giurisdizioni amministrative, il contesto letterale delle enunciative e delle disposizioni contenute nelle predette leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890.
2° di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questa legge.
Art. 16
1. Con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno e sentito parimente il Consiglio di Stato, saranno stabilite le modificazioni da apportarsi ai regolamenti per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio stesso e davanti alle Giunte provinciali nell'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali.
2. Sara' pure fissato per decreto Reale non piu' tardi di mesi sei dalla pubblicazione, il giorno in cui la presente legge andra' in vigore coi relativi regolamenti, e provveduto a quanto possa occorrere per la sua esecuzione.
3. Tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.
4. Presidente del Consiglio. . . . . . . . . . . . . . . L. 15,000
5. Cinque presidenti di sezione con lo
stipendio di L. 12,000 . . . . . . . . . . . . . . » 60,000
6. Trentacinque consiglieri con lo stipendio
di L. 9,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 315,000
7. Quattro referendari di lª classe con lo stipendio
di L. 7,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28,000
8. Sei referendari di 2ª classe con lo stipendio
di L. 6,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36.000
9. Segretario generale . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8,000
10. Cinque segretari di sezione a L. 5,000 . . . . . . . » 25,000
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.