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Sez. U, Sentenza n. 6379 del 07/07/1994 (Rv. 487303 - 01)

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere | Relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo del danno e l'ente pubblico danneggiato - Necessità - Presupposto - Rapporto di impiego in senso proprio e ristretto - Rapporto di servizio in senso lato - Estensione - Estremi - Rapporto dei revisori dei conti nominati temporaneamente per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di istituzioni scolastiche con personalità giuridica come gli istituti tecnici - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487303-01

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere

L'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo del danno e l'ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa, devoluta alla giurisdizione contabile, deve essere individuata non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente, come nel caso dei revisori dei conti nominati, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, per svolgere, ancorché temporaneamente, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, quali - in forza dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 - gli istituti tecnici.

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1931 num. 889 art. 3, DPR 31/05/1974 num. 416 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)