Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Capo V. Delle perquisizioni
Art. 332 Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.
2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato; il giudice vi puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 333 Tempo delle perquisizioni domiciliari
1. Non si puo' cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.
2. Nondimeno nei casi urgenti il giudice puo' disporre per iscritto che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte.
Art. 334 Doveri e facolta' del giudice nelle perquisizioni
1. All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali.
2. Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale.
3. Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facolta' di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.
4. Puo' altresi' ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e puo' farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore e per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.
Art. 335 Invito ad esibire. Riguardi nelle perquisizioni personali
1. Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale, puo' invitare la persona ad esibirla.
Se la cosa viene presentata, la perquisizione e' omessa, salvo che si ritenga utile procedervi per altre ragioni.
2. La perquisizione sul corpo di una donna e' fatta eseguire da un'altra donna, quando cio' e' possibile e non importa ritardo o pregiudizio per le operazioni.
3. In ogni caso le perquisizioni personali devono essere eseguite separatamente ed in modo che, nei limiti della possibilita', sia rispettato il pudore della persona.
Art. 336 Processo verbale e sequestro
1. Di ogni perquisizione e' compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni.
2. Le cose rinvenute nella perquisizione sono sottoposte a sequestro, con l'osservanza di quanto e' prescritto negli articoli 344 e 345.
Capo VII. Dei testimoni
Art. 348 Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni
1. Il giudice, deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'.
2. Ogni persona ha capacita' di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre.
3. Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste.
Art. 348-bis Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi
1. Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne puo' essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.
Art. 349 Regole per l'esame testimoniale
1. Il giudice deve evitare ogni domanda suggestiva o che possa altrimenti nuocere alla spontaneita' e alla sincerita' delle risposte.
2. I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati.
3. Il giudice non deve chiedere ai testimoni, ne' permettere che essi esprimano apprezzamenti personali, salvo che non sia possibile scindere tali apprezzamenti dalla deposizione sui fatti.
4. I testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo.
5. Non devono parimenti deporre sulla moralita' dell'imputato o di altre persone, salvo che per fatti specifici riguardanti l'imputato e idonei a qualificare la personalita' di costui in relazione al reato o ad accertare o ad escludere la sua qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per i fatti che servono a definire la personalita' di colui contro il quale fu commesso il reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona.
6. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie, e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dovere manifestare.
Art. 350 Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare
1. I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei computati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.
2. Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei computati e non si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.
3. Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire le persone predette della facolta' di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.
4. Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facolta' di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non puo' essere tenuto conto a pena di nullita'.
Art. 351 Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio
1. Non possono a pena di nullita' essere obbligati a deporre su cio' che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:
1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;
3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorita'.
2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullita', essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione d'ufficio e che debbono rimanere segreti.
3. L'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.
Art. 352 Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto d'esame determinati dal segreto d'ufficio
1. Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.
2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.
3. Se l'autorita' procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorita' procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.
Art. 353 Citazione di testimoni
1. Per l'esame dei testimoni il giudice emette decreto di citazione che contiene:
1° le generalita' del testimonio;
2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'Autorita' davanti alla quale il testimonio deve presentarsi;
3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non si presenta.
Art. 354 Citazione orale e presentazione spontanea di testimoni
1. Nei casi urgenti i testimoni possono essere fatti citare, anche oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.
2. I testimoni nell'istruzione possono altresi' presentarsi spontaneamente. Se il giudice ritiene di esaminarli, e' fatta menzione della presentazione spontanea nel processo verbale.
Art. 355 Divieto di concessione di salvacondotti
1. In nessun caso possono essere conceduti salvacondotti a testimoni o ad altre persone.
Art. 356 Norme relative all'assunzione di determinati testimoni
1. Salve le disposizioni di altre leggi, se un Principe Reale, un Cardinale o un Grande Ufficiale dello Stato, deve essere sentito come testimonio, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca con il cancelliere nel luogo indicato dal testimonio per riceverne la deposizione. Se per l'esame e' richiesto un altro giudice, sono specificati nella richiesta i fatti su cui il testimonio dovra' essere esaminato e si procede con l'osservanza delle forme predette.
2. Se deve essere sentito come testimonio un Regio agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero, durante la sua residenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'Autorita' consolare del luogo, la quale procede all'esame nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.
3. Nondimeno, nei procedimenti per delitti di competenza della corte d'assise o del tribunale, il giudice, se ritiene indispensabile, per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per un'altra necessita', la comparizione di alcuna delle persone sopra menzionate, procede, osservati gli opportuni riguardi, con le forme ordinarie. In ogni caso le predette persone hanno facolta' di rinunciare al trattamento speciale che a loro spetta.
4. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 357 Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria
1. Ciascun testimonio e' esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita' e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalita' e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilita'. Procede quindi al suo esame.
2. I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che di legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.
3. Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale.
4. Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis.
Art. 358 Testimoni non comparsi
1. Il testimonio regolarmente citato che non e' comparso per legittimo impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova, anche mediante delegazione o richiesta.
2. Se il testimonio non e' comparso senza giustificare la sua assenza o se dalla giustificazione non risulta l'esistenza di un legittimo impedimento, il giudice provvede a norma dell'articolo 144.
Art. 359 Testimoni renitenti, falsi o reticenti
1. Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi e' fondato motivo di ritenere che egli abbia affermato il falso o negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' esaminato, il giudice puo' nuovamente ammonirlo circa la responsabilita' penale alla quale si espone, e ordinare che sia trattenuto in arresto provvisorio fino a che venga richiamato, nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo. Se il giudice non ritiene di provvedere in tal modo, ovvero se il testimonio richiamato persiste nel rifiuto, nella falsita' o nella reticenza, il giudice emette anche d'ufficio mandato di arresto e fa compilare processo verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero per il relativo procedimento penale.
2. Anche se non e' stato emesso il mandato d'arresto o compilato il processo verbale, il pubblico ministero puo' esercitare l'azione penale.
3. Se il testimonio, prima che l'istruzione sia chiusa, ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, il giudice, sentito il pubblico ministero, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.
Capo VIII. Delle ricognizioni e dei confronti
Art. 360 Ricognizione di persone
1. Quando occorre procedere alla ricognizione di una persona, il giudice invita chi deve eseguirla a fare la descrizione della persona da riconoscere. Gli chiede, poi, se e' mai stato chiamato a tale esperimento da un'altra Autorita', o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli e' mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, e se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento. Delle dichiarazioni dell'interrogato e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.
2. Il giudice procura quindi la presenza di altre due o piu' persone che abbiano qualche somiglianza con quella che e' oggetto dell'esperimento. Questa deve essere possibilmente presentata nelle stesse condizioni in cui puo' essere stata veduta dalla persona chiamata alla ricognizione. Dopo che la persona da riconoscere ha scelto il suo posto, chi deve eseguire la ricognizione e' introdotto e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca con sicurezza la persona. In caso affermativo lo invita a indicarla.
Della risposta e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.
3. Se vi e' ragione di ritenere che la persona chiamata per la ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza contraria alla verita' per l'immediata presenza della persona da riconoscere, il giudice puo' disporre, facendone menzione nel processo verbale, che l'atto sia compiuto senza che la persona da riconoscere possa vedere chi e' chiamato per la ricognizione. Questa disposizione non si applica nel dibattimento.
Art. 361 Ricognizione di cose
1. Il giudice, prima della ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne la descrizione e a dichiarare se tale descrizione e' dovuta alla sua conoscenza anteriore e diretta oppure a notizie avute altrimenti. Di tutto si fa menzione, a pena di nullita' nel processo verbale.
2. Il giudice procede poi alla ricognizione osservando, in quanto sono applicabili, le regole stabilite nell'articolo precedente.
Art. 362 Pluralita' di persone chiamate a riconoscere, o di persone o cose da riconoscere
1. Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione di una persona o di una cosa, si procede con atti separati, curando che sia impedita ogni comunicazione tra chi ha eseguito la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' cose, il giudice per ogni ricognizione provvede a collocare la persona o la cosa da riconoscersi fra altri individui o altri oggetti.