Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
Art. 5
1. L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
2. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.4
4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
5. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
6. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
7. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
8. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.
Art. 6
1. E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
2. I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1) dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreche' nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
3. La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.3
Art. 7
1. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.14a
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969.7
Art. 8
1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".
Art. 9
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilita' integrata al minimo.
2. Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di riversibilita' e di quella diretta.
Art. 10
1. Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 13
1. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
2. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
3. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
4. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.14
5. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.14
6. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 14
1. A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
1. Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.45
Art. 16
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.
Art. 17
1. A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.
2. Per l'anno 1962, e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
3. Il pagamento di tale contributo straordinario sara' effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
1. Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gia' modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:
1°) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra";2°) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori";3°) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori".
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
Art. 20
1. A partire dai primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, e' fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.
2. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma e' determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.
3. In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:
1) il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1 gennaio 1964, data in cui - ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 - l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e' posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita' di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;
2) lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilita' del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1 gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.15
Art. 21
1. La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
Art. 23
1. Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;
2) articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 5 e articolo 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
3) articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
4) articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
5) articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
Art. 24
1. Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
2. I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.
Art. 25
1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
2. La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:
1) soggetti protetti;
2) eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione; prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita';
3) condizioni di invalidita' pensionabile:
4) problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
5) assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento; finanziamento ed interventi dello Stato.
5. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).16