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REGOLAMENTO (CEE) N. 413/76 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1976 che riduce i periodi durante i quali alcuni prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/752, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, relativo alle modalità complementari d'applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico3, determinano i periodi durante i quali i prodotti possono essere sottoposti ai regimi istituiti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/725; che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1957/69, tali periodi possono essere ridotti, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti o delle merci, allo scopo di evitare difficoltà sui mercati;

considerando che l'esperienza dimostra che i periodi attualmente applicabili possono provocare difficoltà per i prodotti cerealicoli di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune; che occorre quindi ridurre tali periodi per detti prodotti, facendoli corrispondere alla parte dalla durata di validità dei titoli d'esportazione non ancora trascorsa alla da di assoggettamento ad uno dei regimi istituiti ad uno dei regimi istituiti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione