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Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014 (Rv. 633683 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Svolgimento di mansioni uguali a quelle svolte da altri prestatori di lavoro già inquadrati nella qualifica rivendicata - Rilevanza ai fini del conseguimento della qualifica superiore - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633683-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)