Sez. L, Sentenza n. 6258 del 31/03/2016 (Rv. 639552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio di impugnativa di licenziamento - Concorrente giudizio nei confronti di altro convenuto per imputazione di lavoro subordinato - Sospensione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio sull'imputazione del rapporto di lavoro subordinato per violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e di altro d'impugnativa di licenziamento, trattandosi di controversie con diversi "causa petendi" e "petitum" nei confronti di distinte parti convenute, tra le quali non sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)