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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 310 del 1986

Decisione
decisa il 1986-12-19, depositata il 1986-12-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:310
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12700

  • Pensioni
  • Cumulabilità
  • Pensione di invalidità INPS
  • Esclusione del diritto all'integrazione al minimo per il caso di suo cumulo con altra diversa pensione
  • Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S a chi sia titolare di una rendita vitalizia a carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L.. Infatti la disposizione denunciata è già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985; O. nn. 93 e 206/1986.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Pretore di Pisa, nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l' I.N.P.S., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982; Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 9 marzo 1982, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare di una rendita vitalizia a carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L.;
punto 2
Considerato che la norma è già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985; che, inoltre, la medesima questione, relativa a titolari di trattamenti previdenziali a carico del fondo di previdenza I.N.A.I.L., sostitutivi del normale trattamento di pensione, ha già formato oggetto, sotto identici profili, delle precedenti ordinanze della Corte n. 93 del 9 aprile 1986 e n. 206 del 1° luglio 1986;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze