Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Testo in vigore al
Art. 9 Film ammessi ai benefici
1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici gia' concessi.
2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 4.
5. 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita' produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di attuazione.4
Art. 10 Incentivi alla produzione
1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.4
5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.
Art. 11 Liquidazione degli incentivi alla produzione
1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorita' amministrativa competente, con una periodicita' almeno trimestrale, secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e' subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.
2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 12 Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.4
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.4
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata fino al 31 dicembre 2006 , alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
Art. 13 Disposizioni per le attivita' di produzione
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.
Art. 14 Disposizioni per le attivita' di distribuzione
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.
Art. 15 Disposizioni per le attivita' di esercizio
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalita':
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.
3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. 16 Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.
Art. 17 Premi di qualita'
1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13,comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.4
Art. 18 Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche' all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
Art. 19 Promozione delle attivita' cinematografiche
1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.4
3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attivita':
a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;
c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalita' italiana;
d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi in via convenzionale;
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' organizzazione di corsi di cultura cinematografica.4
4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e' commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.
5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose.4
6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.
Art. 20 Denuncia di inizio lavorazione del film
1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 6.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.
Art. 21 Adempimenti tecnici
1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocita'.
Art. 22 Apertura di sale cinematografiche
1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.4
Art. 23 Pubblico registro per la cinematografia
1. I film riconosciuti di nazionalita' italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.
Art. 24 Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.
Art. 25 Agevolazioni fiscali e finanziarie
1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.
Art. 26 Operazioni di concentrazione
1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attivita'.
2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.
Art. 27 Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.
4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.
5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.
6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.
8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo non hanno natura regolamentare e sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 28 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.
2. Sono, altresi', abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli