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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 13 dicembre 1989, causa C-100/88

Decisione
decisa il 1989-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:1989:638

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 13 dicembre 1989 Nella causa C-100/88, Augustin Oyowe e Amadou Traore, dipendenti dell'Association européenne pour la coopération, associazione internazionale senza scopo di lucro, istituita in conformità alla legge belga, con l'aw. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio delľavv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere: che sia riconosciuto ai ricorrenti lo status di agenti della convenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. c), del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), con tutte le relative conseguenze sul piano giuridico; che la convenuta sia condannata a nominarli in ruolo o, quantomeno, ad avviare nei loro confronti la pratica di nomina in ruolo; in subordine, che la convenuta sia condannata a garantire loro la pensione nella sua integralità, qualunque sia il paese in cui risiederanno in futuro; l'annullamento del rigetto del loro reclamo, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 27 giugno 1989, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'11 ottobre 1989, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 24 marzo 1988, il sig. Augustin Oyowe, cittadino nigeriano ed il sig. Amadou Traore, cittadino francese e del Mali, dipendenti dell'Association européenne pour la coopération (associazione uropea di cooperazione, in prosieguo: l'« AEC »), entrambi redattori della pubblicazione bimestrale Le Courrier-Afrique-Caraïbes-Pacifique-Communauté européenne (in prosieguo: il « Courrier »), hanno proposto un ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del loro status di agenti della Commissione, nonché la condanna di quest'ultima a provvedere alla loro nomina in ruolo ovvero ad avviare nei loro confronti il procedimento di nomina in ruolo e, in subordine, la condanna della medesima a garantire loro la pensione nella sua integralità, qualunque sia il paese in cui risiederanno in futuro.
punto 2
I ricorrenti, definiti agenti di cooperazione (in prosieguo: gli « agenti AC »), sono stati assunti dall'AEC, associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga istituita allo scopo di favorire la cooperazione tra la Comunità ed i paesi in via di sviluppo, in forza di contratti di lavoro del tipo « AC ». L'AEC disponeva di tre categorie di dipendenti: il personale di sede, il personale d'oltremare ed il personale assunto dall'AEC con contratto speciale (in prosieguo: gli « agenti CS ») e comandato presso la Commissione.
punto 3
Si deve sottolineare che la distinzione fra gli agenti « CS » e « AC » è di natura finanziaria, in quanto i primi sono retribuiti dall'AEC grazie alle proprie risorse globali, mentre la retribuzione dei secondi è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo in relazione all'attuazione di un determinato progetto.
punto 4
E pacifico che i ricorrenti, in quanto agenti « AC » assunti come dipendenti da un'associazione di diritto privato belga, sono soggetti al diritto previdenziale belga, a norma del quale la pensione non viene più corrisposta agli interessati in caso di trasferimento al di fuori del territorio belga. In tale ipotesi non possono ottenere il rimborso dei contributi pensionistici versati.
punto 5
Per un'ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibìlità

punto 6
La Commissione sostiene che la Corte non è competente a conoscere del ricorso in quanto i ricorrenti non sono dipendenti di ruolo o agenti delle Comunità.
punto 7
In proposito, occorre ricordare che, come la Corte ha più volte dichiarato (vedasi in particolare le sentenze 13 luglio 1989, Alexis, causa 286/83, Race. pag. 2445, e Jaeger, causa 161/86, Race. pag. 2467), non solo chi sia dipendente o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo, può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio.
punto 8
L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere, quindi, respinta.

Sentenza › Nel merito

punto 9
I ricorrenti deducono, in via principale, la violazione dei principi generali di diritto, in particolare quelli di equità e di uguaglianza. Essi sostengono che l'AEC è soltanto il loro datore di lavoro apparente, mentre il datore di lavoro effettivo è la Commissione, e fanno valere che essi sono i soli agenti dell'AEC che non siano stati nominati dipendenti di ruolo della Commissione. In subordine, i ricorrenti sostengono che quest'ultima si è impegnata nei loro confronti, in quanto la corresponsione della pensione è subordinata alla condizione di non trasferirsi al di fuori del territorio belga.
punto 10
A sostegno della prima censura i ricorrenti invocano i rapporti esistenti fra l'AEC e la Commissione e, particolarmente, le circostanze che l'editore del « Courrier » è uno dei direttori generali della convenuta, che il « Courrier » figura nell'organigramma della direzione generale VIII della Commissione, che i contratti di lavoro dei ricorrenti contengono clausole per effetto delle quali essi sono messi a disposizione della medesima e, infine, che a questa è conferito il potere di direzione e di guida del « Courrier ».
punto 11
A tal riguardo si deve rilevare che la situazione dei ricorrenti nel particolare contesto del « Courrier » non presenta alcun elemento di novità quanto alla natura giuridica dell'AEC la quale, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedansi da ultimo le sentenze 13 luglio 1989, cit.), costituisce un'associazione internazionale senza scopo di lucro disciplinata dalla legge belga e non può essere pertanto considerata come un'unità amministrativa della Commissione. Ne consegue che il datore di lavoro dei ricorrenti è l'AEC, non già la Commissione. Tale censura deve essere, quindi, respinta.
punto 12
I ricorrenti fanno valere, inoltre, di essere stati discriminati rispetto agli altri agenti dell'AEC che sono stati tutti nominati dalla Commissione dipendenti di ruolo delle Comunità.
punto 13
La Commissione sostiene che la mancata nomina in ruolo dei ricorrenti è obiettivamente giustificata dall'incompatibilità tra lo status di dipendente di ruolo e la funzione svolta dai ricorrenti nell'ambito del gruppo misto di redattori del « Courrier », cioè essere portavoce dei sentimenti degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «stati ACP»). L'origine dell'assunzione dei ricorrenti comproverebbe l'ufficio particolare da essi assunto. L'obbligo di fedeltà alla Comunità, imposto a tutti i dipendenti dallo statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto»), sarebbe inconciliabile con l'incarico affidato all'Oyowe ed al Traore in seno alla redazione del « Courrier ».
punto 14
A tal proposito si deve rilevare, anzitutto, che il gruppo dei redattori del « Courrier » è composto in parte da dipendenti della Commissione tra cui, in particolare, un giornalista di origine europea, ex-agente « CS » nominato in ruolo nel 1981. A parere della Commissione, i contratti che disciplinano il rapporto di impiego tra l'AEC e gli agenti « CS » o « AC » sono simili e le loro mansioni non presentano, a parità di grado, alcuna differenza rilevante, in quanto la distinzione tra tali due figure di agenti è essenzialmente di natura finanziaria. Ne consegue che la posizione dei ricorrenti, risultante dai loro contratti di lavoro « AC » conclusi con l'AEC, non è molto diversa da quella dei loro colleghi, agenti « CS ».
punto 15
Si deve rilevare, peraltro, che, come emerge dal fascicolo, benché l'assunzione dei ricorrenti risalga ad un'iniziativa del comitato degli ambasciatori degli stati ACP, ciononostante, in forza delle norme deontologiche definite il 3 ottobre 1978 dal comitato paritetico del « Courrier » e valide per tutti i membri della redazione, i redattori di quest'ultimo, quale che sia il loro paese di origine, non difendono né i punti di vista dei paesi ACP né quelli degli Stati membri, bensì sono tutti al servizio di una causa comune, vale a dire la cooperazione tra paesi ACP e la Comunità. Ne consegue che i redattori del « Courrier » — siano essi dipendenti comunitari, ovvero agenti dell'AEC e originari dei paesi ACP — sono soggetti alle stesse norme deontologiche e che i ricorrenti sono tutt'al più portavoce nella redazione del « Courrier » dei sentimenti dei loro paesi di provenienza, così come lo sono i loro colleghi europei dipendenti di ruolo rispetto ai propri paesi di origine. Il fatto di essere portavoce, in seno alla redazione mista ACP-CEE, dei sentimenti dei paesi ACP o di uno Stato membro non è incompatibile con lo status di dipendenti e non può giustificare il rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda di nomina in ruolo dei ricorrenti.
punto 16
Va ricordato infine che, in ogni caso, l'obbligo di fedeltà alle Comunità, imposto ai dipendenti comunitari dallo statuto, non può essere inteso in un senso contrario alla libertà d'espressione, che costituisce un diritto fondamentale di cui la Corte deve garantire il rispetto nell'ambito del diritto comunitario ed in particolare ove si tratti, come nella specie, di giornalisti la cui funzione principale è quella di esprimere il proprio pensiero in completa libertà rispetto ai punti di vista sia dei paesi ACP che delle Comunità.
punto 17
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che il rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda di nomina in ruolo dei ricorrenti non può essere validamente giustificato né in base alla particolare posizione dei medesimi derivante dalla natura del contratto di lavoro concluso con l'AEC né in base alla circostanza che i ricorrenti sono portavoce dei sentimenti dei paesi ACP in seno alla redazione del « Courrier ».
punto 18
La decisione implicita di rigetto del reclamo dei ricorrenti deve essere, pertanto, respinta.
punto 19
Va, invece, rilevato che non spetta alla Corte ingiungere all'amministrazione la nomina in ruolo dei ricorrenti (vedasi sentenza 26 gennaio 1989, Koutchoumoff, causa 224/87, Racc. pag. 99). La domanda presentata in tal senso dai ricorrenti deve essere quindi respinta. Va sottolineato, peraltro, che la Commissione sarà tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente sentenza.
punto 20
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda subordinata è divenuta priva di oggetto.

Sentenza › Sulle spese

punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione implicita di rigetto della Commissione con cui è stato respinto il reclamo dei ricorrenti del 4 novembre 1987 è annullata. 2) Quanto al resto, il ricorso è respinto. 3) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Schockweiler Mancini O'Higgins Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 1989. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della seconda sezione F. A. Schockweiler

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