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Sez. 1, Sentenza n. 521 del 20/01/1994 (Rv. 485064 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Vizio di costituzione (nullità per) | Sequestro chiesto in corso di causa - Competenza del presidente o del giudice istruttore - Disciplina ex art. 673 cod. proc. civ. - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485064-01

Procedimento civile - Giudice - Vizio di costituzione (nullità per)

La violazione della norma dell'art. 673 cod. proc. civ. che, nella ipotesi di sequestro chiesto in corso di causa, regola la competenza del presidente o del giudice istruttore, integra un vizio attinente alla legittimazione, e non alla competenza - riguardando quest'ultima i rapporti tra gli uffici giudiziari presi nel loro complesso e non tra organi appartenenti allo stesso ufficio - ed è inquadrabile nella categoria dei vizi della costituzione del giudice previsti dall'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che detta violazione deve ritenersi insanabile e rilevabile d'ufficio, ma soggetta alla preclusione di cui all'art. 161 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)