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REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Testo in vigore al

Art. 11

I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra", "I" o "II" o a norme perlomeno equivalenti. La Commissione prende le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12

1.

I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'esportazione verso i paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra" "I" o "II".

Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 33, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione.

2. Lo Stato membro esportatore sottopone i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi a un controllo di qualità prima che passino la frontiera del suo territorio.

3. Le modalita di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Titolo II. Organizzazioni di produttori

Art. 13

Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" ogni organizzazione di produttori di ortofrutticoli costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scope.

— di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti di cui all'articolo 1.

— di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa, e che implica per i produttori associati l'obbligo:

— di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, tenendo present che l'organizzazione puo tuttavia esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantita,

— di applicare, in materia di produzione e commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione le produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare si volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

Articulo 14

1. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, nei tre anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione ed a agevolarne, il funzionamento purche tali organizzazione offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'eficacia della loro azione, l'importo di tali aiuti non puo superare per il primo, il secondo e il terzo anno rispetavente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Per ciascuno anno il valore di tale produzione e calcolato forfettariamente sulla base:

— della produzione media commercializzata dai produttori aderenti, durante i tre anni civili che presedono quello della loro adesione,

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo.

2. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi d'intervento di cui all'articolo 15, direttamente o tramite istituti di credito, degli aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato contemplati all'articolo 15.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziaria.

Art. 15

1.

Per i prodotti di cui all'articolo 1 le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti o'oferti dai produttori aderenti; in tal caso, per i prodotti di cui all'allegato II, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni concedono ai produttori associati un'indennita per le quantita di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facolta di concedere un indennita per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato II. Gli Stati membri possono fissare il livello massimo del prezzo di ritiro dalla vendita. In tal caso, e quando si tratta di un prodotto di cui all'allegato II, essi fissano tale prezzo a un livello almeno uguale a quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18.

La destinazione dei prodotti cosi ritirati dalla vendita deve essere fissata dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in causa.

Per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita, i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantita messe in vendita.

2.

L'organizzazione di produttori notifica alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

— l'elenco dei prodotti per i quali intende praticare il sistema di cui al paragrafo 1,

— il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita,

— i livelli dei prezzi di ritiro dalla vendita previsti e praticati.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Titolo III. Regime dei prezzi e degli interventi

Art. 16

1.

Per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa annualmente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione un prezzo di base e un prezzo di acquisto, determinati rispettivamente in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

Detti prezzi, che sono validi per tutta la Comunita, vengono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione o per ciascuno dei periodi nei quali puo essere suddivisa tale campagna in funzione dell'evoluzione stagionale dei corsi. La durata della campagna è fissata escludendo i periodi di debole commercializzazione di inizio e di fine campagna.

2.

Il prezzo di base è uguale alla media aritmetica dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunita sitati nelle zone di produzione eccedentarie aventi i prezzi più bassi, nelle tre campagne precedenti la data di fissazione dei prezzo di base, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali la varieta o il tipo, la categoria di qualità il calibro e il condizionamento. Nello stabilire la media non vengono considerati i corsi che, per ciascun mercato rappresentativo, possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni su rate mercato.

Le zone di produzione eccedentarie considerate per la determinazione del prezzo di base devono rappresentare, nel loro insieme, per il periodo considerato, dal 20 al 30 % della produzione comunitaria del prodotto in causa.

3. Il prezzo d'acquisto è determinato per ciascun prodotto considerato ad un livello compreso:

— tra il 40 e il 45 % del prezzo di base per i cavolfiori e i pomodiri,

— tra il 50 e il 55 % del prezzo di base per le mele e le pere,

— tra il 60 e il 70 % del prezzo di base per gli altri prodotti dell'allegato II

— delle caratteristiche del mercato e in particolare dell'entità delle fluttuazioni dei corsi,

— della necessita di fissare il prezzo stesso a un livello tale da contribuire, mediante le misure di cui agli articoli 15, 18 e 19, ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza peraltro comportare il formarsi di eccedenze strutturali nella Comunità.

tenendo conto:

4.

Per un prodotto che presenta caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio coefficienti di adattamento.

I coefficienti di adattamento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 17

1. Gli Stati membri communicano alla Commissione, ogni giorno di mercato durante il periodo di applicazione del prezzo di base e del prezzo di acquisto, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli presi in considerazione per la fissazione del prezzo di base.

2.

sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte notevole della produzione nazionale e commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali e stata suddivisa la campagna.

L'elenco di tali mercati i stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 18

1. Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedono ad interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15 purchè:

  1. a) il prezzo di ritiro dalla vendita ammonti:

    — a un livello pari al massimo a quello del prezzo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo de base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria II o le categorie superiori,

    — a un livello pari al massimo a quello del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo di base, per i prodotti aventi la caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria III.

  2. b) L'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione del prezzo di ritiro della vendita a tali quantitativi.

2. Il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.

3. La concessione della compensazione finanziaria è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, a una utilizzazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in virtu delle disposizioni dell'articolo 21.

Art. 19

1. Qualora per un determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 di detto articolo permangano per tre giorni consecutivi di mercato inferiori al prezzo d'acquisto, la Commissione costata immediatamente che il mercato del prodotto in oggetto si trova in una situazione di crisi grave.

2. In seguito a questa costatazione, gli Stati membri assicurano tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria offerti, a condizione che siano conformi alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità e che non siano stati ritirati dal mercato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1. Questi prodotti sono acquistati:

— al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adartamento della categoria di qualità II ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, a condizione che rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria o per le categorie superiori.

— al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adattamento della categoria di qualità III ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, purchè rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria.

3. Le operazioni di acquisto sono sospese non appena i corsi rimangano superiori al prezzo di acquisto per tre giorni consecutivi di mercato; la Commissione costata immediatamente che tale condizione si è verificata.

4.

Possono essere esonerati dall'obbligo previsto al paragrafo 2 gli Stati membri per i quali l'assolvimento di tale obbligo comporta gravi difficolta. Essi informano la Commissione dell'esistenza di tali difficoltà al fine di ricorrere a tale esonero.

Gli Stati membri che ricorrono a tale esonero prendono tutte le misure adeguate per la costitutuzione di organizzazioni di produttori che effettuino interventi sul mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15.

5.

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 1 * maggio 1971, una relazione sui risultati ottenuti dall'instaurazione del regime d'intervento, in particolare per quanto riguarda l'entità della produzione coperta dalle misure di intervento adottate dalle organizzazione di produttori.

Le misure che risulteranno necessarie per instaurare un sistema uniforme d'intervento saranno adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Art. 21

1.

I prodotti sia ritirati dal mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 18 sia acquistati conformemente all'articolo 19 sono avviati verso una delle seguenti destinazioni:

  1. a) per tutti i prodotti:

    — distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carita o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza.

    — utilizzazione per fini non alimentari,

    — utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale,

    — utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame.

    — trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti da tale trasformazione alle persone fisiche o giuridiche menzionate al primo trattino,

    — distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole; gli Stati membri vigilano affinche i quantitativi cosi distribuiti si aggiungano a quelli acquistati normalmente dai refettori scolastici;

  2. b) per le mele, le pere e le pesche, in via sussidiaria: trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80 * ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

Inoltre, per tutti i prodotti di cui al primo comma, puo essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33, la cessione di talune categorie di questi prodotti all'industria di trasformazione purche non ne risulti alcuna distorsione di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunita.

2. Quando, nel caso di ritiri dalla vendita effettuati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 18 o di acquisti realizzati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, risulta che allo smercio dei prodotti che possono essere ritirati o acquistati non puo essere provveduto a tempo debito, secondo una delle destinazioni elencate al paragrafo precedente, gli Stati membri possono decidere l'applicazione del seguente regime: gli agricoltori, produttori di ortofrutticoli, che si impegnano, specialmente ai fini dell'utilizzazione nella loro azienda, a non cedere una certa quantità dei loro prodotti, sono indennizzati, per tale quantità, sino a concorrenza di un ammontare unitario calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio:

— coefficienti di adattamento fissati sulla base di quelli fissati in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 4, per i prodotti aventi tutti o parte dei requisiti previsti dalle norme di qualità;

— coefficienti di adattamento specifici per i prodotti che non hanno i requisiti di cui alle norme di qualità.

3.

Le operazioni di distribuzione gratuita, previste al paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri.

La cessione dei prodotti alle industrie degli alimenti per il bestiame viene operata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante aggiudicazione.

Le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), quinto trattino, sono affidate dall'organismo designato dallo Stato membro interessato all'industria mediante aggiudicazione.

Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. Nel primo caso, la cessione dei prodotti a tali industrie e effettuata da detto organismo mediante aggiudicazione; nel secondo caso, l'organismo affida le operazioni di distillazione a tali industrie mediante aggiudicazione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni di attuazione e di controllo del regime previsto al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33. I coefficienti di adattamento e i criteri da seguire per le aggiudicazioni sono fissati secondo la stessa procedura.

5.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire e reprimere le frodi al regime di cui possono decidere l'applicazione in virtù del paragrafo 2.

Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

Titolo IV. Regime degli scambi con i paesi terzi

Art. 22

1.

Salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate all'importazione dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1:

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'lenco dell'allegato III e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, le disposizioni del primo comma, secondo trattino, non sono applicabili durante i periodo fissati in detto allegato.

2.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, anteriormente al 1 * gennaio 1973, in quali condizioni il divieto di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è esteso ai prodotti elencati nell'allegato III durante i periodi fissati nel medesimo allegato.

Fino all'entrata in vigore delle misure decise ai sensi del comma precedente, gli Stati membri non possono applicare altre restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che applicano nel corso della campagna precedente il 1 * gennaio 1970, senza tuttavia renderle più testrittive.

Gli Stati membri che soddisfano alle condizioni previste per l'applicazione delle misure di cui al precedente comma e che intendono applicarle notificano tali misure alla Commissione prima dell'inizio della campagna di importazione.

Art. 23

1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte proveniente dai paesi terzi fatte a prezzi anormali, sono fissati ogni anno prezzi di riferimento valevoli per l'insieme della Comunità.

2. Il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica, maggiorata dell'importo definito al quarto paragrafo, dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro. Tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratterristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varieta che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e rispondenti a determinate condizioni per quanto concerne la categoria di qualità e il condizionamento. Il prezzo di riferimento è fissato per la durata di un anno. Tuttavia, per tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi, ogni anno puo essere suddiviso in vari periodi che siano caratterizzati da una relativa stabilità dei prezzi.

3. La media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali costatate su tale mercato.

4. L'importo di cui al secondo paragrafo, prima frase, che puo essere calcolato forfettariamente, è fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

Art. 24

1. La Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni ad essa fornite dagli Stati membri o raccolte direttamente, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti importati da paesi terzi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e per ciascuna provenienza.

2. Per ciascum prodotto che forma oggetto di un prezzo di riferimento, e calcolato, ogni giorno di mercato, per ciascuna provenienza, un prezzo d'entrata sulla base dei corsi costatati o riportati nella fase importatore grossista per un prodotto della categoria di qualità che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento o, alle condizioni sotto specificate, per un prodotto commercializzato in una categoria di qualità inferiore. Qualora i soli corsi disponibili su un mercato d'importazione rappresentativo si riferiscano, per una determinata provenienza, a prodotti commericializzati in una categoria di qualità inferiore a quella che e stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento:

— a tali corsi è applicato un coefficiente di adattamento se, per le condizioni di produzione della provenienza in causa, tali prodotti non sono, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria di qualità adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,

— detti corsi sono adottati tali e quali per il calcolo del prezzo di entrata quando non si verifica la condizione enunciata al primo trattino precedente.

3. Il prezzo d'entrata, per una provenienza determinata, è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per iquali sono disponibili i corsi previa deduzione da tale o da tali corsi, ai quali sia stato eventualmente applicato il coefficiente di adattamento:

— dei dazi doganali della tariffa doganale comune,

— delle eventuali tasse di compensazione,

— delle altre tasse d'importazione, se è compressa in questi corsi l'incidenza di dette tasse,

— delle spese di trasporto che gravano sui prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunita fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati.

Art. 25

1. Se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi a un livello inferiore di almeno 0, 5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa. Tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza, denominato in appresso prezzo d'entrata medio. Tale prezzo d'entrata medio è quindi calcolato ciascun giorno di mercato per ciascuna provenienza fino a che, per tale provenienza, la tassa sia soppressa.

2. Qualora, in base alle disposizioni precedenti, occorra applicare, per uno stesso prodotto e uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime e applicata una tassa unica, salvo nel caso che i prezzi di entrata di una o più di tali provenienze siano a un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi d'entrata costatati per l'altra o le altre provenienze in causa. Quando una stessa tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi di entrata medi stabiliti per ogni provenienza in causa, secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

3. La tassa di compensazione, di uno stesso importo per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali vigenti.

Art. 26

1. La tassa istituita non è modificata fintanto che la situazione costatata sui mercati d'importazione che ne ha motivato l'istituzione non ha subito mutamenti tali:

— da rendere inadeguato l'ammontare della tassa,

— da rendere necessaria la modifica del raggruppamento delle provenienze.

2. La decisione di abrogazione della tassa interviene per una provenienza quando i prezzi d'entrata per due giorni di mercato consecutivi rimangono ad un livello perlomeno pari al prezzo di riferimento. La decisione di abrogazione interviene anche quando, per la stessa provenienza, mancano i corsi per cinque giorni di mercato consecutivi.

Art. 27

1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 33:

— le modalità di applicazione degli articoli da 23 a 26, in particolare i criteri da assumere per la modifica delle tasse vigenti;

— i coefficienti di adattamento;

— i prezzi di riferimento.

2.

L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa sono decise in base alla procedura di cui all'articolo 33.

Tuttavia, nell'intervallo fra le riunioni periodiche del Comitato di gestione, tali misure sono adottare dalla Commissione. In questo case, esse sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate secondo la procedura dell'articolo 33.

Art. 28

Per quanto riguarda i prodotti contemplati al presente regolamento i cui dazi sono consolidati al GATT, la Comunità vigila affinché l'applicazione della tassa di compensazione abbia luogo nell'osservanza degli impegni assunti dagli Stati membri e dalla Comunità nell'ambito del GATT.

Quando l'applicazione della tassa summenzionata abbia per conseguenza un'azione in seno al GATT ad opera di altre parti contraenti, il Consiglio, in base ad una proposta o raccomandazione della Commissione concepita in conseguenza della situazione in tal modo verificatasi, delibera sulle misure da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato. In particolare, spetta al Consiglio adottare eventuali decisioni di deconsolidamento.

Art. 29

1.

Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro puo deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio puo modificare o annullare la misura in questione.

Art. 30

1. Entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e quelli praticati nella Comunità puo essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2.

La restituzione è identica per tutta la Comunità. Puo essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione è accordata a richiesta dell'enteressato.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propia iniziativa, puo modificare le restituzioni nell'intervallo.

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 31

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 32

1. E istitito un Comitato di gestione degli ortofrutticoli, denominato in appresso "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.