Sez. 1, Sentenza n. 3242 del 20/07/1977 (Rv. 386758 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE DELLA PARTE - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE - NECESSITA - CONSEGUENZE - MORTE ANTERIORE AL DECORSO DEL TERMINE - INAPPLICABILITA DELLA INTERRUZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE DELLA PARTE - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE - NECESSITA - CONSEGUENZE - MORTE ANTERIORE AL DECORSO DEL TERMINE - INAPPLICABILITA DELLA INTERRUZIONE.*
I termini per le impugnazioni, fissati dall'art 325 cod proc civ, sono interrotti per la morte di una delle parti, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 328 primo comma cod proc civ, ove quell'evento sopravvenga 'durante la decorrenzà dei termini medesimi. Tale interruzione, pertanto, non opera per effetto della morte della parte, che sia intervenuta prima del giorno iniziale del decorso di detti termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)