Sez. 2, Sentenza n. 2928 del 05/10/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120925 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - ART 152 SECONDO COMMA COD PROC PEN - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - ART 152 SECONDO COMMA COD PROC PEN - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In presenza di una causa di Estinzione del reato, l'applicabilita dell'art 152, comma secondo cod proc pen, ai fini dell'adozione di una formula ampiamente liberatoria, in luogo della declaratoria di Estinzione, postula che l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, anche se non debba essere tale da emergere immediatamente, possa tuttavia ricavarsi agevolmente in base agli elementi di fatto gia acquisiti, senza la necessita di ulteriori indagini. Nel giudizio di Cassazione, detta norma e applicabile solo quando la sussistenza delle prove evidenti, che rendono pregiudiziale la pronunzia assolutoria rispetto alla declaratoria di Estinzione, risulti dalla stessa sentenza dei giudici del merito e in base all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti contenuti nella stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)