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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 565 del 2000

Decisione
decisa il 2000-12-13, depositata il 2000-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:565
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25962

  • Giustizia amministrativa
  • Giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale
  • Deroga alla competenza territoriale per accordo delle parti
  • Esclusione della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del tribunale adito
  • Ritenuta facoltà delle parti di scegliere il giudice competente, in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge
  • Ambiguità del contenuto dell'ordinanza di rimessione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio, per evidente ambiguità dell'ordinanza di rimessione, la quale da un lato non precisa se la questione sia sollevata o meno con riferimento alla speciale competenza del TAR per il Lazio con sede in Roma; dall'altro non precisa se si invochi dalla Corte una pronuncia additiva che consente al giudice amministrativo di rilevare d'ufficio la propria competenza per territorio, ovvero una sentenza additiva che consenta al giudice amministrativo di investire il Consiglio di Stato di una previa decisione sulla competenza. - PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI occorsi in questa ordinanza, si veda la ordinanza n. 218/2001. M.R.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo, quarto e nono della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con due ordinanze emesse il 12 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti vertenti tra Standa S.p.a. ed altra e il comune di Grugliasco ed altri, iscritte ai numeri 320 e 321 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999. Visti gli atti di costituzione della Euridea S.p.a. (ex Standa S.p.a.), della Shopville Le Gru S.p.a. e del comune di Grugliasco, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Franco Bile; Uditi gli avvocati Luigi Medugno per l'Euridea S.p.a. (ex Standa S.p.a.), Giovanni Gerbi e Ludovico Villani per la Shopville Le Gru S.p.a., Francesco Paolo Videtta per il comune di Grugliasco e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai numeri 320 e 321 del 1999 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ha proposto - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), che esclude la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del tribunale adìto, così consentendo alle parti del processo di derogare di comune accordo alla competenza e quindi di scegliere il giudice; che le ordinanze sono state rese in diversi giudizi, poi riuniti in due gruppi, proposti dalla Standa S.p.a. contro il comune di Grugliasco ed il Ministero dei lavori pubblici e dalla Shopville Le Gru S.p.a contro il comune di Grugliasco, la Regione Piemonte, i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Galileo S.r.l., per ottenere l'accertamento che le due società non erano obbligate a pagare le somme pretese dal comune a titolo di conguaglio di importi già versati, per oneri di urbanizzazione, in riferimento a richieste di concessioni in sanatoria, nonché l'annullamento, "ove occorra" e "in parte qua", delle note con cui il comune aveva richiesto i pagamenti, di una circolare del Ministero dei lavori pubblici, di una delibera del Consiglio regionale del Piemonte, della delibera comunale che aveva stabilito il costo di costruzione, e di ogni altro atto anteriore, conseguente o comunque coordinato e/o connesso con quelli indicati; che il giudice rimettente - premesso che trattasi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) - ritiene la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, in quanto, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 1034 del 1971, la competenza a conoscere dei ricorsi spetterebbe in via astratta al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, e la circostanza che con i ricorsi sia stato chiesto l'annullamento, "ove occorra" e "in parte qua", di una circolare ministeriale non potrebbe radicare la competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma; che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale (proclamando che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) esclude che le parti siano libere di scegliere il giudice sulla base di criteri di convenienza assolutamente estranei a quel principio; nonché con l'art. 125, primo comma, in quanto tale libertà di scelta del giudice svuoterebbe di contenuto l'obbligo del legislatore di istituire organi regionali di giurisdizione amministrativa di primo grado; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione; che si sono costituite anche le parti private, il comune di Grugliasco aderendo alle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, e le S.p.a. Euridea, già Standa, e Shopville Le Gru eccependo l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale; che, in prossimità dell'udienza pubblica, il comune di Grugliasco ha depositato una memoria, per sostenere la rilevanza e la fondatezza della questione.
punto 2
Considerato che le ordinanze in epigrafe propongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma, della legge n. 1034 del 1971, ritenendo che la normativa impugnata contrasti con gli artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione "quantomeno dove consente alle parti del processo di derogare, di comune accordo, alla competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali mentre non consente al giudice adìto e, in particolare, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, anche allorché giudica in sede di giurisdizione esclusiva, di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, né di chiedere al Consiglio di Stato una previa decisione sulla competenza stessa, neppure nei casi in cui l'impugnativa di atti di autorità centrali appaia palesemente strumentale e finalizzata esclusivamente a radicare la competenza presso il tribunale amministrativo regionale "scelto" dalle parti medesime e comunque risulti irrilevante ai fini della pretesa dedotta in giudizio"; che siffatta motivazione non consente di cogliere il reale contenuto della questione di legittimità costituzionale, ed in particolare non chiarisce: a) se la questione sia proposta con riferimento alla disciplina della competenza dei tribunali amministrativi regionali in genere, ovvero solo alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, ai sensi dell'art.3, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971; b) se - in questo secondo caso - la questione sia proposta con riferimento a tutte le controversie devolute al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, ovvero limitatamente all'ambito della sua giurisdizione esclusiva; c) se - sempre per le controversie devolute al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma - la questione venga proposta con riferimento a tutte le ipotesi di accordo intercorso fra le parti per derogare alla competenza territoriale di altro tribunale, ovvero sia limitata all'ipotesi in cui - essendo stati congiuntamente impugnati innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma atti emessi da organi di enti pubblici territoriali ed atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale (come tali idonei a radicare la competenza del giudice adìto - il resistente non ne abbia eccepito l'incompetenza territoriale, per la palese strumentalità dell'impugnazione dell'atto dell'organo centrale, vòlta al solo fine di radicare la competenza del tribunale amministrativo regionale "scelto" dalle parti; d) se - infine - il giudice remittente chieda alla Corte costituzionale una sentenza additiva che introduca nella normativa impugnata la regola per cui il tribunale amministrativo regionale adìto può dichiarare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, ovvero una sentenza additiva che gli consenta di "chiedere al Consiglio di Stato una previa decisione sulla competenza"; che l'ambiguità del contenuto dell'ordinanza di rimessione determina la sua manifesta inammissibilità (ordinanza n.353 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Bile Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000. Il cancelliere: Fruscella

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