Sez. 2, Sentenza n. 3505 del 22/06/1979 (Rv. 399917 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*
La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti dello stesso fondo appartenenti ad un solo proprietario, siano stati posti dal medesimo in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio della servitu, e che tale situazione sia rimasta inalterata allorche i due fondi o le due parti dello stesso fondo abbiano cessato di appartenere allo stesso proprietario; in tale ipotesi, la servitu, ai sensi dell'art 1062 cod civ, deve intendersi costituita attivamente e passivamente nel momento stesso della separazione giuridica dei due fondi o del frazionamento dell'unico fondo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)